Concetto
Conformemente all’art. 321a cpv. 1 CO, sotto obbligo di fedeltà la legge intende l’obbligo del lavoratore, di salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro. L’obbligo di fedeltà è soprattutto un obbligo di non fare: detto in modo semplificato, il lavoratore deve omettere qualsiasi cosa che potrebbe danneggiare economicamente il datore di lavoro.
In seguito si contemplano l’obbligo di fedeltà generale e gli obblighi particolari stabiliti nella legge.
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I singoli obblighi di fedeltà
Obbligo di fedeltà generale
Nell’obbligo di fedeltà generale rientrano quei casi, che non sono contemplati da altre disposizioni. Il lavoratore viola il suo obbligo di fedeltà quando egli:
- si comporta in modo illegale o immorale nei confronti del suo datore di lavoro, o
- agita per disturbare la pace aziendale, o
- infanga la reputazione dell’impresa, o
- si accaparra clienti e fornitori, o
- utilizza gli impianti aziendali per scopi privati.
Utilizzo accurato degli utensili di lavoro
Conformemente all’art. 321a cpv. 2 CO il lavoratore deve adoperare secondo le regole il materiale, le macchine, le installazioni tecniche, le vetture ecc.
Segreti di fabbricazione e di affari
Conformemente all’art. 321a cpv. 4 CO, durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può utilizzare né rivelare fatti di natura confidenziale di cui viene a conoscenza durante il servizio. Sono segreti tutti i fatti che non sono palesemente accessibili a tutti e ai quali il datore di lavoro ha un interesse di segretezza.
Il lavoratore deve osservare l’obbligo di segretezza anche dopo la fine del rapporto di lavoro. Egli sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui è necessario per la salvaguardia dei legittimi interessi del datore di lavoro.
Lavoro nero
Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può eseguire lavoro remunerato per conto di un terzo, nella misura in cui egli faccia così concorrenza al datore di lavoro (art. 321a cpv. 3 CO). Egli non può neppure lavorare autonomamente o senza remunerazione.
Obbligo di rendiconto e di restituzione
Il lavoratore deve consegnare tutto ciò che riceve da terzi per il datore di lavoro durante l’esercizio della sua attività contrattuale; egli deve informarlo di tutto ciò che riceve e deve consegnare subito tutto ciò che produce nell’esercizio della sua attività contrattuale (art. 321b CO).
Sanzioni
Se il lavoratore viola il suo obbligo di fedeltà, possono colpirlo varie sanzioni:
- licenziamento (immediato soltanto nel caso di violazione grave)
- responsabilità conformemente all’art. 321e CO (soltanto in caso di colpa)
- obbligo di adempimento mediante azione (legale).