Concetto
La disdetta ordinaria è una dichiarazione di volontà, di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro, osservando i termini e le scadenze prescritti.
Ambito di applicazione e ammissibilità
Ambito di applicazione
La disdetta ordinaria è il consueto motivo di cessazione per il rapporto di lavoro di durata indeterminata. Nel caso di un rapporto di lavoro di durata determinata, la disdetta ordinaria è esclusa per principio od obsoleta.
Ammissibilità
Vale il principio della libertà di disdetta, vale a dire che una disdetta non è vincolata a determinati motivi. Una disdetta abusiva provoca un obbligo di indennizzo, tuttavia sospende anche il rapporto di lavoro.
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Obbligo di motivazione
Se il rapporto di lavoro è disdetto dal datore di lavoro, la disdetta deve, a richiesta dell’altra parte, essere motivata (art. 335 cpv. 2 CO). Nel caso di una violazione dell’obbligo di motivazione, sono possibili le seguenti sanzioni:
- diritto di adempimento ottenibile in via giudiziale
- nel caso della valutazione delle prove, inserimento riguardo ad un’eventuale fattispecie di abuso
- imposizione delle spese processuali.
Termini di disdetta e scadenze
Cenni generali
I termini di disdetta perseguono l’obiettivo di concedere alle parti un po’ di tempo per adattarsi alla fine del contratto (ricerca di un nuovo lavoratore o di un nuovo posto). Il termine inizia a decorrere dal momento della ricezione della disdetta.
Scadenze di disdetta perseguono una determinata coordinazione del momento della fine.
Termini e scadenza legali
La legge prevede i seguenti termini di disdetta:
- durante il periodo di prova: sette giorni per la fine di una settimana (art. 335b cpv. 1 CO)
- durante il primo anno di servizio: un mese (art. 335c cpv. 1 CO)
- dal secondo fino al nono anno di servizio: due mesi (art. 335c cpv. 1 CO)
- a partire dal decimo anno di servizio: tre mesi (art. 335c cpv. 1 CO)
Per principio la scadenza di disdetta legale è la fine di un mese. Un’eventuale modifica contrattuale dei termini richiede un accordo scritto.
Disdetta abusiva
Requisiti
- Esistenza di una disdetta ordinaria
- Di conseguenza, la protezione dalla disdetta non trova applicazione sulle disdette per giusta causa o fine del rapporto di lavoro in seguito a scadenza del termine o contratto di risoluzione.
- Esistenza di un fatto di abuso
- Un fatto di abuso intercorre nei seguenti casi (vedi art. 336 CO):
- Disdetta per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro (ad es. a causa dell’età, della nazionalità, della salute).
- Disdetta perché l’altra parte esercita un diritto costituzionale.
- Disdetta soltanto per vanificare l’insorgere di pretese dell’altra parte.
- Disdetta perché l’altra parte fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro.
- Disdetta perché l’altra parte presta servizio obbligatorio svizzero, militare o servizio civile.
- Disdetta da parte del datore di lavoro per l’appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un’associazione di lavoratori o per l’esercizio di un’attività sindacale.
- Disdetta da parte del datore di lavoro durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei lavoratori in un’istituzione aziendale o legata all’impresa.
- Disdetta da parte del datore di lavoro nel quadro di una disdetta collettivo, senza che siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori, o in mancanza, i lavoratori medesimi.
- Un fatto di abuso intercorre nei seguenti casi (vedi art. 336 CO):
Effetti legali
- Fine del rapporto di lavoro:
- L’abuso non cambia niente alla disdetta ordinaria.
- Diritto di indennità:
- La parte che disdice abusivamente deve all’altra un’indennità. L’indennità è stabilita dal giudice.
- Diritto a risarcimento dei danni:
- Sono salvi i diritti al risarcimento del danno o a riparazione morale per altri titoli giuridici.
Disdetta in tempo inopportuno
Requisiti
- Esistenza di una disdetta ordinaria
- Di conseguenza, la protezione dalla disdetta non trova applicazione sulle disdette per giusta causa o fine del rapporto di lavoro in seguito a scadenza del termine o contratto di risoluzione.
- Scadenza del tempo di prova
- Disdetta in tempo inopportuno
- Nel caso dei seguenti fatti intercorre una disdetta in tempo inopportuno (vedi art. 336c cpv. 1 CO):
- Fattispecie del datore di lavoro:
- Disdetta mentre il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o servizio civile, nonché, se il servizio duri più di undici giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti.
- Disdetta mentre il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte. a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio.
- Disdetta durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice.
- Fattispecie del lavoratore:
- Un lavoratore non può disdire il rapporto di lavoro se un suo superiore, di cui è in grado di assumere la funzione, o il datore di lavoro stesso, è impedito, a causa di servizio obbligatorio svizzero militare o servizio civile, di esercitare la sua attività e tale attività deve essere assunta dal lavoratore.
- Fattispecie del datore di lavoro:
- Nel caso dei seguenti fatti intercorre una disdetta in tempo inopportuno (vedi art. 336c cpv. 1 CO):
Effetti legali
- Nullità della disdetta:
- Le disdette pronunciate in tempo inopportuno sono nulle (vedi art. 336c cpv. 2 e art. 336d cpv. 2 CO).
- Sospensione del termine di disdetta:
- Se la disdetta è avvenuta prima dell’inizio del termine di carenza, ma il termine di disdetta non è ancora scaduto fino allora, allora il suo decorso (della disdetta) viene interrotto e prosegue soltanto alla fine del termine di carenza (vedi art. 336c cpv. 2 e art. 336d cpv. 2 CO).