Concetto
Mediante il contratto di tirocinio, il datore di lavoro si obbliga a formare adeguatamente l’apprendista in una determinata professione, e l’apprendista a lavorare a questo scopo al servizio del datore di lavoro (vedi art. 344 CO). L’importante è lo scopo della formazione.
Basi giuridiche
Il contratto di tirocinio è disciplinato negli art. 344 – 346a CO. Integrativamente si possono consultare le disposizioni generali degli art. 319 segg. CO. Inoltre si deve tenere conto della Legge sulla formazione professionale (LFPr) [RS 412.10.].
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Differenze importanti rispetto al comune contratto di lavoro
- Il contratto di tirocinio richiede per la sua validità sempre la forma scritta (art. 344a cpv. 1 CO).
- L’apprendista deve fare tutto il possibile per conseguire lo scopo del tirocinio (art. 345 cpv. 1 CO).
- Non sussiste un diritto cogente al salario dell’apprendista.
- Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere che la formazione rientri nella responsabilità di uno specialista che possieda le capacità professionali necessarie (art. 345a cpv. 1 CO).
- Il datore di lavoro deve concedere all’apprendista il tempo necessario per frequentare l’insegnamento professionale.
- L’apprendista ha almeno cinque settimane di vacanze.
- Nel caso di recesso per giusta causa si deve osservare l’art. 346 cpv. 2 CO (elencazione delle cause gravi).