Obbligo di assistenza

Concetto

L’obbligo di assistenza in generale non è disciplinato nella legge. Tuttavia esso può essere descritto come l’obbligo del datore di lavoro, a salvaguardare e a proteggere i legittimi interessi del lavoratore. Si tratta soprattutto di obblighi di non fare; il datore di lavoro deve omettere qualsiasi cosa, che potrebbe danneggiare i legittimi interessi del lavoratore. In seguito si contemplano gli obblighi più importanti:

Protezione della personalità

Conformemente all’art. 328 cpv. 1 CO, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. Il datore di lavoro deve omettere tutte le ingerenze ingiustificate nei beni personali (vita, integrità fisica e psichica, libertà, onore e sfera privata) del lavoratore. Tra questi rientrano:

  • protezione della salute
  • protezione da molestie sessuali
  • protezione da mobbing
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Tempo libero, vacanze e congedo

Tempo libero

Conformemente all’art. 329 cpv. 1 CO il datore di lavoro deve concedere al lavoratore un giorno libero alla settimana, di regola la domenica. Dunque non sussiste nessun diritto alla settimana di cinque giorni.
Un diritto al salario per i giorni liberi non sussiste. Tuttavia nel caso di lavoratori con un salario settimanale, mensile o annuale si prescinde da ciò. Per altro tempo libero sono considerati:

  • giorni festivi
  • importanti affari personali (ad es. nascita di un figlio, matrimonio, cambio di casa, esami ecc., ma soltanto se è impossibile spostarli nel normale tempo libero.)
  • ricerca di un posto di lavoro (di regola mezza giornata la settimana).

Vacanze

Conformemente all’art. 329a cpv. 1 CO, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore ogni anno almeno quattro settimane di vacanza, ai lavoratori fino ai 20 anni compiuti cinque settimane. Conformemente al cpv. 3, le ferie per un anno incompleto di lavoro devono essere adeguate in proporzione.
La data delle vacanze è stabilita per principio dal datore di lavoro, tuttavia questo devo considerare i desideri del lavoratore (art. 329c cpv. 2 CO). Le vacanze devono essere, di regola, assegnate durante il corrispondente anno di lavoro e comprendere almeno due settimane consecutive. Si devono inoltre menzionare i seguenti punti:

  • Riduzioni: conformemente all’art. 329b cpv. 1 CO, il datore di lavoro ha il diritto di ridurre le vacanze (di 1/12), se nel corso di un anno di lavoro il lavoratore è impedito per propria colpa complessivamente per più di un mese. Questo vale anche per malattia, infortunio, adempimento di obblighi legali, ecc., tuttavia con riduzione minore (un mese per ogni anno di lavoro non viene considerato nel calcolo (vedi cpv. 2)
  • Salario: il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze (art. 329d cpv. 1 CO). Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro (vedi art. 329d cpv. 2 CO). Al termine del rapporto di lavoro le vacanze non fruite devono essere pagate.

Congedo

Questo comprende il congedo per attività giovanili extrascolastiche (art. 329e CO) e il congedo di maternità (art. 329f CO).

Protezione del patrimonio

Il datore di lavoro ha anche obblighi che servono alla protezione del patrimonio del lavoratore.

Utensili e materiale

Salvo accordo contrario, il datore di lavoro deve, conformemente all’art. 327 cpv. 1 CO, fornire al lavoratore gli utensili e il materiale di cui ha bisogno per il lavoro.

Esborsi (spese)

Conformemente all’art. 327a cpv. 1 CO, il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro. Tra queste rientrano ad es.

  • spese per il viaggio
  • alloggio in un luogo di lavoro esterno
  • vitto esterno
  • le specializzazioni devono essere rimborsate soltanto se sono state ordinate dal datore di lavoro.

Non rientrano tra queste invece le spese di tragitto al consueto posto di lavoro e costi di un eventuale trasloco

Protezione dei dati

Conformemente all’art. 328b CO, il datore di lavoro può trattare dati concernenti il lavoratore soltanto in quanto si riferiscano all’idoneità lavorativa o siano necessari all’esecuzione del contratto di lavoro. Significano dati personali ai sensi dell’art. 3 LPD  tutti i dati che si riferiscono ad una determinata persona, indipendentemente dalla loro natura o dal loro supporto dati. Qualsiasi ulteriore trattamento è una violazione della personalità. I principi del trattamento dei dati sono rilevabili dagli art. 4 – 7 LPD.

Divieto di discriminazione di uomini e donne

Conformemente all’art. 3 LPar, i lavoratori e le lavoratrici non devono essere pregiudicati né direttamente (discriminazione a causa del sesso) né indirettamente (discriminazione a causa di una misura neutrale, che di fatto discrimina un sesso).

Attestato e referenza

vedi www.arbeitszeugnis.ch

Rilascio di attestato

Secondo l’art. 330a cpv. 1 CO il lavoratore ha un diritto a un attestato (scritto), che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro e si pronunci sulle sue prestazioni e sulla sua condotta. Per principio un attestato può essere richiesto in qualsiasi momento. Per un attestato prima della fine del rapporto di lavoro (un cosiddetto attestato intermedio) deve esserci un interesse legittimo, così ad es. presso un nuovo superiore.

A richiesta esplicita del lavoratore, il datore di lavoro deve rilasciare oltre o al posto di un attestato, soltanto una conferma di lavoro (vedi art. 330a cpv. 2 CO). È ovvio che l’attestato deve essere completo, chiaro e veritiero.

Richieste di referenze

A richiesta di terzi, il datore di lavoro è obbligato a dare informazioni sul lavoratore, se questo ha dato il suo consenso.

Obbligo di informare

Conformemente al (nuovo) art. 330b CO, se il rapporto di lavoro è stato stipulato per una durata indeterminata o per più di un mese, il datore di lavoro deve informare per iscritto il lavoratore su il nome dei contraenti, la data di inizio del rapporto di lavoro, la funzione del lavoratore, il salario nonché la durata settimanale del lavoro. Anche eventuali future modifiche o integrazioni devono essere comunicate per iscritto.

Sanzioni

Nel caso di una violazione dell’obbligo di assistenza sono a disposizioni i seguenti mezzi:

  • licenziamento (immediato soltanto nel caso di violazioni gravi)
  • rifiuto della prestazioni di lavoro (in base alla violazione, la prestazione di lavoro non può più essere pretesa)
  • risarcimento dei danni e obbligo di riparazione morale
  • obbligo di adempimento mediante azione (legale).

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