La disdetta straordinaria

Cenni generali

La disdetta straordinaria è una dichiarazione di volontà, di sospendere unilateralmente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza osservare i termini e le scadenze prescritti o un rapporto di lavoro a tempo determinato prima della scadenza della durata del contratto stabilita. In linea di massima il rapporto di lavoro è disdetto immediatamente.

Ambito di applicazione e ammissibilità

Quando intercorre una cosiddetta causa grave, qualsiasi rapporto di lavoro può essere disdetto in modo straordinario in qualsiasi momento. Una disdetta straordinaria, espressa senza una causa grave, produce obblighi di indennità (art. 337c e 337d CO).

{openx:13}

Obbligo di motivazione

La disdetta straordinaria deve, a richiesta dell’altra parte, essere motivata (art. 335 cpv. 2 CO). Nel caso di una violazione dell’obbligo di motivazione, sono possibili le seguenti sanzioni:

  • diritto di adempimento ottenibile in via giudiziale
  • imposizione delle spese processuali
  • nel caso della valutazione delle prove, inserimento riguardo ad un’eventuale fattispecie di abuso.

Causa grave

Concetto

È considerata causa grave ogni circostanza, che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto (art. 337 cpv. 2 CO). Se la legge non concretizza essa stessa la causa grave, come ad. art. 337 cpv. 3 [soltanto impedimento del lavoratore per colpa propria] o 337a CO [insolvenza del datore di lavoro], sull’esistenza di tali cause deve decidere il giudice secondo il suo libero apprezzamento. Quasi sempre si tratta di una grave violazione colposa del contratto. Nel caso di violazioni di contratto meno gravi deve precedere una diffida.

Esercizio

La disdetta straordinaria deve essere pronunciata il prima possibile dopo essere venuti a conoscenza della causa grave (per lo più 2 – 3 giorni). La parte che si appella alla causa grave ha l’onere della prova.

Esempi

  • Violazione dell’obbligo di lavorare:
    • Qui rientrano ad es. rifiuto di lavorare di più giorni, vacanze prese senza autorizzazione o una prestazione di lavoro difettosa, causata per colpa grave
  • Violazione dell’obbligo di pagamento del salario.
  • Violazione dell’obbligo di fedeltà:
    • ad es.: atti punibili in connessione con il rapporto di lavoro; comportamento inaccettabile nei confronti del datore di lavoro o dei colleghi di lavoro; accaparramento di clienti o di collaboratori.
  • Violazione dell’obbligo di assistenza:
    • ad es.: atti punibili contro il lavoratore, mancata occupazione del lavoratore, sorveglianza eccessiva del lavoratore o compromettere gravemente il lavoratore.

Disdetta straordinaria giustificata

Concetto

Una disdetta straordinaria giustificata intercorre, se la disdetta è pronunciata per un motivo importante.

Casi

Per lo più il motivo importante consiste in un comportamento non conforme al contratto di una parte. Il comportamento non conforme al contratto deve essere causato e colui che disdice non deve, da parte sua, anche essere colpevole (art. 337b CO).

Conseguenze

  • Risoluzione del rapporto di lavoro
  • Diritto al risarcimento dei danni: il lavoratore ha diritto al risarcimento di quanto avrebbe guadagnato, se il rapporto di lavoro fosse stato cessato rispettando il termine di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO)

Disdetta straordinaria ingiustificata

Concetto

Una disdetta straordinaria ingiustificata intercorre, quando la disdetta avviene senza causa grave. Si devono distinguere i seguenti casi:

  • Licenziamento ingiustificato (art. 337c CO)
  • Mancato inizio o abbandono ingiustificati dell’impiego (art. 337d CO)

Licenziamento ingiustificato

In questo caso la disdetta straordinaria ingiustificata è pronunciata dal datore di lavoro. Gli effetti legali sono:

  • risoluzione del rapporto di lavoro
  • diritto al risarcimento dei danni
  • ev. indennità

Mancato inizio o abbandono ingiustificati dell’impiego:

In questo caso la disdetta straordinaria ingiustificata proviene dal lavoratore. Gli effetti legali sono:

  • risoluzione del rapporto di lavoro
  • indennità per l’ammontare di un quarto del salario per un mese.
  • risarcimento per eventuale danno maggiore.

Drucken / Weiterempfehlen: