Concetto
L’adempimento personale è l’obbligo del lavoratore alla prestazione di lavoro al servizio del datore di lavoro. Il lavoratore deve prestare personalmente il lavoro stipulato, in quanto il contrario non risulti da un accordo (art. 321 CO).
Orario di lavoro
L’orario di lavoro concerne l’entità della prestazione lavorativa dovuta, vale a dire il ricorso al lavoratore per ogni giorno. Per quanto concerne la strutturazione dell’orario di lavoro esistono varie possibilità, ad es. orario di lavoro parziale, job sharing, ecc. Si devono inoltre rispettare le disposizioni sull’orario di lavoro settimanale massimo, nonché sul lavoro diurno, notturno e domenicale.
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Ore straordinarie
Le ore straordinarie sono ore di lavoro che superano il normale orario di lavoro.
Obbligo di prestare ore straordinarie
Secondo l‘art. 321c cpv. 1 CO il lavoratore può essere obbligato al lavoro straordinario, quando sono adempiuti i seguenti requisiti:
- le ore straordinarie devono essere necessarie
- deve essere in condizione (fisica e psichica) di prestare il lavoro straordinario
- il lavoro straordinario può essere ragionevolmente preteso da lui secondo le norme della buona fede
Compensazione delle ore straordinarie
Un diritto di compensazione sorge quando
- le ore straordinarie sono state ordinate dal datore di lavoro, oppure
- non sono state ordinate dal datore di lavoro ma sono considerate necessarie.
Il lavoro straordinario può essere compensato come segue:
- Di regola, per il lavoro straordinario il datore di lavoro deve corrispondere un salario, che si commisura secondo il salario normale più un supplemento di almeno un quarto (vedi art. 321c cpv. 3 CO).
- Con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro straordinario anche mediante un congedo di durata almeno corrispondente (vedi art. 321c cpv. 2).
Delimitazione rispetto alle ore supplementari
Sono definite ore supplementari il lavoro prestato oltre il tempo di lavoro massimo (per principio 45 ore/settimana). Come il lavoro straordinario possono essere compensate mediante congedo.
Violazione dell’adempimento personale
Obbligo di diligenza
Il lavoratore non solo deve adempiere personalmente al lavoro affidatogli, ma, in conformità all’art. 321a cpv. 2 CO, egli lo deve anche eseguire con diligenza. La misura della diligenza si determina secondo l’art. 321e cpv. 2 CO.
Sanzioni
Il lavoratore che non esegue affatto il suo lavoro o non lo esegue accuratamente, deve temere le seguenti sanzioni:
- licenziamento (risoluzione immediata soltanto nel caso di prestazione estremamente insufficiente)
- rifiuto o riduzione del pagamento del salario
- obbligo di risarcimento dei danni secondo i presupposti dell’art. 321e CO (danno cagionato intenzionalmente o per negligenza).
- ev. pene convenzionali pattuite contrattualmente
Responsabilità del lavoratore
Il lavoratore è responsabile per il danno che egli cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. Il lavoratore deve essere colpevole, valutabile in base al particolare criterio dell’art. 321e cpv. 2 CO (la responsabilità si determina avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche). Il lavoratore ha l’onere della prova per la colpa. Una colpa concorrente del datore di lavoro può portare ad una riduzione della responsabilità. Le stesse regolamentazioni in connessione con la responsabilità sussistono per:
- danni alla vettura da parte del lavoratore, e
- la responsabilità per l’ammanco, vale a dire una responsabilità per un ammanco di cassa (soprattutto nell’industria alberghiera e nel commercio al dettaglio)