Cenni generali riguardo al CCL

Concetto

Conformemente all’art. 356 cpv. 1 CO i datori di lavoro o le loro associazioni, da una parte, e le associazioni di lavoratori, dall’altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei singoli rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati. Di conseguenza si tratta di un contratto a livello extraaziendale.

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Inizio e conclusione

Il contratto collettivo di lavoro si realizza mediante reciproche e concordi manifestazioni di volontà delle parti (vedi arti. 1 CO). Per essere valida, il perfezionamento richiede la forma scritta (art. 356c cpv. 1 CO).

Il contratto collettivo di lavoro termina mediante disdetta (ordinaria o straordinaria), mediante un contratto di risoluzione o, se è a termine, mediante decorrenza del tempo.

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