Perfezionamento valido del contratto di lavoro

Perfezionamento

Come ogni contratto, il contratto di lavoro è perfezionato da reciproche manifestazioni di volontà concordanti (art. 1 cpv. 1 CO). Il consenso delle parti deve riferirsi ai punti del contratto (obbiettivamente) essenziali:

  • La prestazione di lavoro deve essere stabilita per principio.
  • Accordo circa una retribuzione (l’importo non è essenziale).
  • Accordo su una prestazione di lavoro a tempo (a tempo determinato o indeterminato)

Spesso esistono cosiddette Condizioni generali di lavoro, sulle quali deve esistere anche un accordo.

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Validità

Contenuto

In linea di massima le parti possono strutturare liberamente il contenuto del contratto di lavoro. Tuttavia il contenuto non può contravvenire all’ordinamento giuridico, vale a dire il contratto non può avere nessun contenuto impossibile, contrario alla legge o ai buoni costumi (art. 20 cpv. 1 CO). Inoltre il contratto non può neppure derogare dalle disposizioni cogenti degli art. 361 cpv. 1 art. 362 cpv. 1 CO.

Forma

Nel diritto del lavoro esiste il principio della libertà della forma (art. 320 cpv. 1 CO). Tuttavia, se il rapporto di lavoro è stato contratto per più di un mese, il datore di lavoro deve informare il lavoratore per iscritto circa i nomi delle parti contrattuali, l’inizio del lavoro, la funzione del lavoratore, il salario e l’orario di lavoro settimanale (art. 330b CO [È entrato in vigore il 1° aprile 2006 (FF 2004 5891 6565).]).

Nullità

Se soltanto alcuni accordi del contratto di lavoro contravvengono all’ordinamento giuridico, allora soltanto questi sono nulli e non tutto il contratto.

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