Cenni generali
Le basi giuridiche si trovano in linea di massima nel Diritto delle obbligazioni (art. 319 segg. CO). Tuttavia i rapporti giuridici in materia del diritto del lavoro non sono stabiliti soltanto dalla legge. Oltre a questa esistono regolamentazioni particolari.
Diritto scritto
La legge (CO) distingue tra norme cogenti e dispositive. Rientrano tra le disposizioni cogenti, dunque quelle che precedono tutte le altre regolamentazioni, le norme dell’art. 319 segg. CO, elencate nei cataloghi dell’art. 361 cpv. 1 e 362 cpv. 1 CO. ll resto forma per principio diritto dispositivo (non cogente).
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Contratti collettivi di lavoro
Queste disposizioni, che disciplinano la stipulazione, il contenuto o la fine dei singoli rapporti di lavoro, devono rispettare soltanto le regolamentazioni di legge cogenti e precedono tutte le altre disposizioni.
Regolamenti aziendali
I regolamenti aziendali si posizionano dietro ai contratti collettivo di lavoro.
Contratti normali di lavoro
Non solo i contratti normali di lavoro si posizionano dietro ai regolamenti aziendali, ma sono preceduti anche dagli accordi di parte individuali.
Direttive
Il diritto di impartire direttive del datore di lavoro nei confronti del lavoratore vale soltanto nell’ambito del rapporto di lavoro già stabilito.