Contratto di impiego del commesso viaggiatore

Concetto

Conformemente all’art. 347 cpv. 1 CO, mediante il contratto di impiego del commesso viaggiatore, il commesso viaggiatore si obbliga, per conto di un commerciante, industriale o capo d’azienda di altro genere gestita in forma commerciale, a trattare o a concludere fuori dei locali dell’azienda del datore di lavoro (cosiddetto servizio esterno) affari di qualsiasi natura (tra questi rientrano soltanto operazioni di vendita, non di acquisto), contro remunerazione.

Basi giuridiche

Le regolamentazioni sul contratto di impiego del commesso viaggiatore si trovano nell’art. 347a segg. CO. Integrativamente si applicano gli art. 319 segg. CO. Inoltre si deve tenere conto della Legge federale sul commercio ambulante [RS 943.1.] .

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Differenze importanti rispetto al comune contratto di lavoro

  • Conformemente all’art. 347a cpv. 1 CO il rapporto tra le parti deve essere regolato per iscritto. Tuttavia il rispetto della forma scritta non è una condizione di validità (vedi cpv. 2).
  • Il commesso viaggiatore è obbligato a visitare la clientela (servizio esterno).
  • Il commesso viaggiatore deve o mediare o concludere affari. Una procura a concludere necessita tuttavia di un’autorizzazione scritta (vedi art. 348b cpv. 1 CO).
  • Il commesso viaggiatore è tenuto a fare regolarmente rapporto (art. 348 cpv. 3 CO).
  • Il datore di lavoro deve pagare al commesso viaggiatore un salario consistente in uno stipendio fisso, con o senza provvigione (art. 349a cpv.1 CO).
  • Affari soggetti a provvigione: se al commesso viaggiatore è assegnata una determinata cerchia di clientela, allora egli ha diritto alla provvigione convenuta o usuale per tutti gli affari conclusi da lui (vedi art. 349b CO).

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