Diritto del lavoro in Svizzera – una sintesi.
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Sotto «contratto di lavoro» si intende in senso lato il termine «contratto individuale di lavoro». In generale si possono distinguere i seguenti differenti contratti di lavoro:
Contratto di lavoro individuale
Il contratto individuale di lavoro obbliga il lavoratore o la lavoratrice a prestazione di lavoro a tempo determinato o indeterminato al servizio del datore di lavoro e questo a pagare un salario (art. 319 cpv. 1 CO).
Contratto collettivo di lavoro
Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall’altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati (art. 356 cpv. 1 CO) (> vedi Il contratto collettivo di lavoro CCL).
Contratto normale di lavoro
Mediante il contratto normale di lavoro si stabiliscono disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine per singole specie di rapporti di lavoro (art. 359 cpv. 1 CO). L’emanazione compete al Consiglio federale o ai cantoni (art. 359a CO).
Contratti di lavoro particolari
Oltre ai contratti di lavoro menzionati, esistono altri particolari contratti di lavoro:
- Contratto di tirocinio (art. 344 segg. CO)
- Contratto d’impiego del commesso viaggiatore (art. 347 segg. CO)
- Contratto di lavoro a domicilio (art. 351 segg. CO)
- Contratto di arruolamento della gente di mare (art. 68 segg. Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera)